IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che  il  consiglio comunale di Bagheria (Palermo), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta forme  di
condizionamento  da  parte  della  criminalita' organizzata, rilevate
dalla relazione inoltrata dal prefetto di Palermo;
  Constatato che  tali  forme  di  condizionamento  compromettono  la
libera  determinazione  dell'organo  elettivo  ed  il  buon andamento
dell'amministrazione  comunale  di  Bagheria,  nonche'  il   regolare
funzionamento dei servizi alla medesima affidati;
  Constatato,   altresi',   che   la  chiara  contiguita'  di  alcuni
amministratori  con  la   criminalita'   organizzata   arreca   grave
pregiudizio  per  lo  stato  di  sicurezza  pubblica  e  determina lo
svilimento  delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e   di
credibilita' degli organi gestionali;
  Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento dell'amministrazione comunale, si  rende  necessario
far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di
Bagheria, per il ripristino dei principi democratici  e  di  liberta'
collettiva;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito
con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta  del 6 marzo 1993, alla quale e' stato debitamente invitato il
presidente della regione siciliana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di  Bagheria  (Palermo)  e'  sciolto  per  la
durata di diciotto mesi.